Il Rappresentante RAEE in Italia

RAEE 2 : legislazione e normativa italiana, obbligazioni in capo ai Produttori che introducono AEE in paesi diversi da quelli  in cui sono stabiliti 

Avv. Maurizio Iorio ©

La normativa RAEE 2 ( D. 2012/19/UE ; D. Lgs. 49/2014 ) prende espressamente in considerazione il caso di Produttori con sede all’ estero che introducono AEE nel mercato italiano. Lo scopo perseguito è quello di attuare anche in tal caso la responsabilità estesa del “ Produttore “, indipendentemente dalla circostanza che questi abbia sede in Italia o all’ estero. In Italia, in particolare, abbiamo una normativa peculiare, preesistente all’attuazione della legislazione RAEE 2, che oltre a stabilire precisi obblighi in capo ai Produttori stabiliti in altro Stato Membro UE, estende ai produttori stabiliti in paesi “ terzi “ , al di fuori dell’ Unione Europea, la possibilità di farsi carico degli AEE venduti ad un intermediario commerciale stabilito sul territorio italiano.

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