Legislazione sui rifiuti di imballaggio in Italia 1
La Direttiva 1994/62/CE – 2004/12/CE relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi e successive modifiche (la cosiddetta “Direttiva imballaggi”) è stata attuata in Italia con Decreto Legislativo n°152 del 3.04.2006 e successive modifiche (”D.Lgs 152/06”).
Secondo l’articolo 224 del D.Lgs 152/06, gli importatori di imballaggi o di merci imballate aventi sede in Italia devono aderire a CONAI.
Infatti, la responsabilità della gestione dei rifiuti di imballaggio in Italia è affidata al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), un’ ente privato senza scopo di lucro, fondato nel 1997 allo scopo di promuovere la raccolta separata (o differenziata), la suddivisione, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi in Italia (e che copre sia gli imballaggi a rapido ciclo di utilizzo dei prodotti di consumo che quelli dei prodotti industriali).
Al fine di realizzare le operazioni di recupero dei singoli materiali, CONAI si avvale di sei Consorzi di Filiera (ognuno competente per un diverso materiale) di cui coordina l’attività:
• RICREA per l’acciaio
• CiAL per l’alluminio
• Comieco per la carta
• Rilegno per il legno
• COREPLA per la plastica
• COREVE per il vetro
• BIOREPACK per bio plastica ( plastica di origine biologica )
Pur essendo basato sui principi delle Direttive sui rifiuti di imballaggio, CONAI non partecipa formalmente al programma “ Green Dot “. Ciò è dovuto a una serie di ragioni “politiche”, vale a dire al fatto che la piena adesione al programma Green Dot “ avrebbe portato a tariffe più elevate per i produttori, determinando così, ad esempio, evasione fiscale. Al momento della fondazione di CONAI nel 1997, è stato pertanto deciso di optare per un diverso modo di calcolare tale tariffa (tale, cioé, da tradursi in un importo inferiore).
I principi generali su cui CONAI opera sono: “chi inquina paga” e la “responsabilità condivisa”.
Secondo il primo dei due principi, chiunque sia responsabile dell’inquinamento ambientale deve sopportare anche i costi di “decontaminazione”, che nel caso dei rifiuti di imballaggio è il costo della raccolta e del recupero o dello smaltimento.
Alle aziende che producono beni, è stata riconosciuta la massima responsabilità per l’inquinamento e pertanto esse sopportano la maggior parte dei costi di gestione dei rifiuti di imballaggio. Ma anche altri operatori del sistema hanno una
parte di responsabilità e devono pertanto condividere i correlativi costi proporzionatamente.
CONAI è finanziato dal “ Contributo ambientale CONAI” (CAC in italiano) che si applica con riferimento agli imballaggi venduti dai Produttori agli Utilizzatori . CONAI ( tramite il contributo di raccolta ) trasferisce quindi tale importo al
correlativo, competente Consorzio di Filiera, dedotta una certa percentuale per la propria amministrazione. Il valore del contributo per ciascun materiale viene definito ogni anno dal Consiglio di Amministrazione di CONAI.
Ai sensi dell’art. 2.4 della ”Guida CONAI” ( ossia del suo regolamento ), gli importatori di imballaggi o di merci imballate che non dispongono di sedi legali in Italia e che desiderano sostituirsi ai propri clienti italiani, possono nominare un rappresentante in Italia per i rifiuti di imballaggio e domiciliarsi presso la sua sede al fine di aderire a CONAI, pagando così essi stessi i contributi dovuti a quest’ ultimo e tenendo indenni i loro clienti in Italia dai corrispondenti oneri.
Eco Legal Counsel funge da rappresentate presso CONAI dei rifiuti di imballaggio per i produttori che non dispongono di sedi legali o succursali permanenti in Italia, esportano in Italia e immettono sul mercato italiano prodotti imballati.
1 Tratto in larga misura da : EIMPPack – “ The Economics of the Recovery of Packaging Waste : The Case of Italy – Dec. 2013” – Financed by
the European Investment Bank
(https://www.researchgate.net/publication/258827892_Packaging_waste_recycling_in_Europe_Is_the_industry_paying_for_it)