Cosa è la “ Plastic Tax “ e quali oneri comporta per le imprese
Cosa è la cosiddetta “ Plastic Tax “ ?
La Plastic Tax è un’ imposta di consumo prevista dalla legge di bilancio 2020 ( L. 27.12.2019 n. 160 , art. 1 commi da 634 a 658), finalizzata all’ attuazione nel nostro paese di una direttiva europea ( la D. 2019/904 UE sulla “ Single Use Plastic “ o “SUP” ) . La legge prevede , al fine di ridurre l’ uso di plastica non riutilizzabile, il pagamento di un’ imposta del valore fisso di € 0,45 per Kg. di plastica monouso contenuta in “ manufatti con singolo impiego “ ( da cui l’ acronimo MACSI ) , ossia in manufatti : (a) realizzati con l’impiego anche parziale di materie plastiche di polimeri organici sintetici ; (b) non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti o essere riutilizzati per lo stesso scopo; (c) che hanno funzione o sono utilizzati per contenimento, protezione, manipolazione o consegna di prodotti alimentari o di merci .
La bozza di decreto attuativo diffusa dall’ Agenzia delle Dogane nell’ anno 2021 indica a mo’ di esempio i seguenti prodotti : “ i fogli, le lastre, le preforme, le bottiglie, i tappi, i contenitori, i coperchi, i sacchetti, le borse, gli imballaggi, i film, le pellicole e in ogni caso tutti gli altri manufatti polimerici, comunque sagomati o sagomabili, idonei a costituire involucro o parte di involucro di merci o di prodotti alimentari “.
Ne consegue che anche le confezioni e gli imballi in plastica monouso dei prodotti dell’ elettronica possono rientrare nella definizione di MACSI, con consente possibile impatto,
almeno indiretto, dei correlativi aumenti di costo sugli operatori del settore e sui consumatori.
Quali sono i soggetti tenuti al pagamento della Plastic Tax ?
(a) Quanto ai MACSI realizzati in Italia, i soggetti tenuti sono (I) il fabbricante e (II) chi fa fabbricare e successivamente commercializza i MACSI .
(b) Quanto ai MACSI provenienti da altri Stati membri UE, sono tenuti i seguenti soggetti : (I) il soggetto ( residente in Italia ) che acquista i MACSI nell’ esercizio dell’ attività economica ovvero (ii) il cedente qualora i MACSI siano acquistati direttamente da un consumatore finale .
(c) Quanto ai MACSI provenienti dai paesi terzi , l’ importatore .
Il tutto come da Schema 1 , riportato nel corpo del presente articolo. Lo Schema 2 riporta invece i soggetti non obbligati , ossia il “Trasformatore” ( come ivi descritto ) , il gestore di depositi di MACSI a imposta assolta , i gestori di impianti di riciclo ( che non sono neppure censiti ) .
Quando e come si paga la Plastic Tax ?
Il pagamento è effettuato trimestralmente , entro la fine del mese successivo al trimestre, nel corso del quale va presentata la correlativa dichiarazione , come segue : “ L’accertamento dell’imposta dovuta è effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta. La dichiarazione è presentata dai soggetti obbligati … all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale … . Entro il termine di cui al presente comma è effettuato il versamento dell’imposta dovuta.“
La bozza di decreto attuativo resa nota dall’ Agenzia delle Dogane lo scorso anno , precisa anche che “ Il pagamento dell’imposta liquidata in dichiarazione è effettuato esclusivamente tramite il modello di versamento unificato F24-Accise mediante apposito codice tributo. È ammessa la compensazione dell’imposta di consumo sui MACSI con altre imposte e contributi. L’imposta, accertata sulla base delle dichiarazioni trimestrali, non è versata qualora l’importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 25.” .
Sanzioni
Le sanzioni sono previste e dovute come segue :
(1) ritardato pagamento: sanzione amministrativa pari al 25% del tributo dovuto e comunque non inferiore a Euro 150,00 ;
(2) mancato pagamento: la sanzione amministrativa pari al quintuplo della tassa evasa. La sanzione non è comunque inferiore a Euro 250,00 ;
(3) tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale: sanzione da Euro 250 a Euro 2.500 .
Entrata in vigore
Con la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) l’ entrata in vigore della nuova imposta, già più volte posposta nel tempo , è stata fissata al 1° gennaio 2024 . Manca ancora ad oggi il decreto attuativo, di cui possediamo solo la bozza sopra citata, risalente all’ anno 2021 ( file “ Presentazione Plastic Tax “- scaricabile qui: https://www.adm.gov.it/