Normativa su rifiuti di Pile e Accumulatori 1
La direttiva 2006/66/CE è stata attuata in Italia con il Decreto legislativo numero 188 del 20.11.2008.
La suddetta normativa, a decorrere dal 18 dicembre 2008, fa divieto di commercializzare pile ed accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,0005% in peso di mercurio. Per quanto riguarda il cadmio, sono ugualmente proibite le pile portatili e gli accumulatori, compresi quelli incorporati negli apparecchi, contenenti cadmio in misura superiore allo 0,002% .
La Direttiva si applica a tutti i tipi di pile e accumulatori, ad eccezione di quelli utilizzati in apparecchiature che proteggono la sicurezza degli Stati membri o per scopi militari o in apparecchiature destinate a essere inviate nello spazio.
Essa copre pertanto una gamma di prodotti più ampia di quella della direttiva 91/157/CEE, che si riferisce solo alle pile contenenti mercurio, piombo o cadmio, con esclusione delle pile a bottone.
Inoltre, la normativa sui rifiuti di pile e accumulatori promuove un elevato tasso di raccolta e riciclaggio di tali rifiuti e un miglioramento delle prestazioni ambientali di tutto ciò che attiene al ciclo di vita di pile e accumulatori, compreso il loro riciclaggio e smaltimento.
I Produttori, pur essendo individualmente responsabili, sono incoraggiati ad aderire a sistemi collettivi per mettere in atto meccanismi organizzativi che consentano agli utenti finali di liberarsi di pile e accumulatori usati in punti di raccolta da essi non distanti e a far sì che i correlativi rifiuti vengano ritirati e smaltiti gratuitamente dai Produttori; questi ultimi, devono assicurare che pile e accumulatori siano trattati e riciclati utilizzando le migliori tecniche disponibili. Il recupero energetico non è considerato un processo di riciclo.
Come minimo, il trattamento deve includere la rimozione di tutti i fluidi e gli acidi. Le pile e gli accumulatori devono essere trattati e immagazzinati (anche se temporaneamente) in luoghi con superfici impermeabili e rivestimenti resistenti agli agenti atmosferici o in contenitori adatti.
Entro il 26 settembre 2012 doveva essere raggiunto un tasso di raccolta di almeno il 25% ed entro il 26 settembre 2016 del 45% .
Secondo la Direttiva 2013/56/UE, deve essere possibile rimuovere le pile e gli accumulatori in modo rapido e sicuro. Pertanto, gli apparecchi che incorporano pile e accumulatori devono essere accompagnati da istruzioni su come queste possano essere rimosse in sicurezza dall’utilizzatore finale o da operatori professionalmente qualificati.
I Produttori devono sopportare il costo della raccolta, del trattamento e del riciclaggio di pile e accumulatori industriali, per autoveicoli e portatili, nonché i costi delle campagne per informare il pubblico di questi accordi. Tutti i Produttori di pile e accumulatori devono essere registrati.
Gli utenti finali devono ricevere informazioni su diversi argomenti e attraverso diversi canali:
• sugli effetti potenziali delle sostante usate nelle pile e negli accumulatori sull’ambiente e sulla salute umana e sulle modalità di raccolta e di riciclo a loro disposizione, attraverso campagne o direttamente da distributori;
• sulla capacità dell’accumulatore o della pila portatile;
• sulla presenza di sostanze chimiche al di sopra di una determinata soglia, le informazioni devono essere fornite tramite marcatura visibile, leggibile e indelebile su pile, sugli accumulatori e pacchi batterie;
• sulla necessità di assicurare la raccolta differenziata per pile e accumulatori; a tal fine, è necessario utilizzare il simbolo del bidoncino barrato su ruote.
Va osservato che, conformemente alla direttiva 2013/56/UE, volta a chiarire la precedente normativa “i Produttori di pile e accumulatori si registrano soltanto una volta nello Stato Membro nel cui mercato immettono per la prima volta pile e accumulatori nell’ ambito di un’ attività professionale….” (Direttiva 2013/56/UE, allegato IV). Tuttavia, finora questa disposizione non risulta in alcun modo applicabile.
Alla luce di quanto sopra, la legislazione italiana (D.Lgs. 188/2008, allegato III) afferma che il Produttore stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo (senza alcuna distinzione a tale riguardo) ”… si iscrive al registro attraverso un proprio rappresentante in Italia , incaricato di tutti gli adempimenti previsti … “ dalla legislazione in questione.
Eco Legal Counsel funge da rappresentante dei rifiuti di pile in Italia per i Produttori stabili-ti in un altro Stato membro o in un paese terzo ed ERION Energy si occupa di tutti gli obblighi posti in capo ai Produttori dalla suddetta normativa in materia di pile e accumulatori.
1 Tratto in larga misura da: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l21202&from=EN