L’ ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI SECONDO LA LEGGE ITALIANA
In vigore dal 1° gennaio 2023
©Avvocato Iorio
1. Quali sono le norme di legge relative all’etichettatura degli imballaggi?
Il Decreto Legislativo 03.09.2020 n.116 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.09.2020, in recepimento di diverse direttive europee: la D. 2018/851/UE sui rifiuti e la D. 2018/852/UE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi. In particolare, l’art. 3, comma 3, punto 3.c) del Dlgs 116/2020 ha modificato il comma 5 dell’art. 219 del Testo Unico Ambientale (Dlgs152/2006, detto anche “TUA”), introducendo specifici oneri di etichettatura degli imballaggi. La nuova normativa , dopo una serie di rinvii , è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 .
2. Quali sono in sostanza gli obblighi informativi da assolvere con l’etichetattura?
L ‘articolo 219 n. 5 del TUA stabilisce quanto segue:
“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Quanto sopra si traduce, in sintesi, nella necessità che gli imballaggi riportino due generi di informazioni obbligatorie per legge:
2.1. Informazioni necessarie per la corretta identificazione e classificazione degli imballaggi, che comprendono la codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 1997/129/CE ed altre indicazioni complementari. Ciò vale (a) sia per gli imballaggi tali e quali che per i prodotti imballati, (b) sia per gli imballaggi destinati a “Professionisti” (i “professionisti” sono quei soggetti così definiti dal Codice del Consumo ossia, essenzialmente, professionisti o imprese, collettive o individuali, e loro intermediari) (circuito B2B ), che per quelli destinati ai soli consumatori finali (circuito B2C).
2.2. Diciture opportune per la raccolta differenziata: ciò vale per i soli imballaggi (pieni o vuoti) destinati ai consumatori finali (solo circuito B2C).
Pertanto:
– tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono portare obbligatoriamente l’indicazione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 1997/129/CE e possono portare anche altre indicazioni complementari;
– gli imballaggi primari (quelli cioè che arrivano di regola al consumatore) devono comprendere, oltre a quanto sopra, anche le diciture opportune per la raccolta differenziata.
3. La codifica alfanumerica di cui alla Decisione 1997/129 della Commissione e le altre informazioni complementari (punto 2.1. che precede)
– La codifica di cui alla Decisione 1997/129, come si è detto, va riportata sempre, sia sugli imballaggi primari, destinati ai consumatori (B2C), che su quelli secondari e terziari, destinati ai “professionisti” (B2B). Si tratta di un sistema di numerazione e abbreviazione (da qui l’aggettivo “alfa numerico”) che varia a seconda delle sette tipologie di materiali considerati nei correlativi allegati alla Decisione (I plastica, II carta e cartone, III metalli, IV materiali in legno, V materiali tessili, VI vetro, VII composti). Si riportano a titolo di esempio l’allegato I (plastica) e l’allegato Il (carta e cartone).
– Il comma 5 dell’art. 219 del Testo Unico Ambientale richiama genericamente ogni “Determinazione“ comunitaria applicabile all’etichettatura degli imballaggi, ma al momento non se ne constano altre in aggiunta alla suddetta Decisione 1997/129; tuttavia, il medesimo articolo 219 TUA richiama altresì “le modalità di etichettatura stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili” (che sono di regola volontarie); sono quindi richiamate, in pratica, le pochissime specifiche norme UNI al momento esistenti – aventi carattere volontario – che si applicano: (a) agli imballaggi in plastica (UNI 1043-1 per le plastiche non incluse nella Decisione 1997/129 CE e UNI 10667-1 per riconoscere i polimeri che provengono dal riciclo) e (b) agli imballaggi in plastica composti da più polimeri (UNI 11469).
4. Le diciture opportune per la raccolta differenziata (punto 2.2. che precede)
L’ etichettatura degli imballaggi, vuoti o pieni, primari (destinati quindi ai consumatori), come si è visto, deve comprendere le indicazioni necessarie “…per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” (Art. 219 n. 5 TUA). Lo scopo è quello di comunicare ai consumatori come vanno conferiti i rifiuti di imballaggio. CONAI, nella sua guida “Etichettatura ambientale degli imballaggi” suggerisce di riportare una frase del tipo “Raccolta differenziata… “ seguita dalla tipologia di materiale (ad es.: “ Raccolta differenziata carta e cartone”) e accompagnata dall’invito ad accertarsi presso il comune territorialmente competente circa ulteriori disposizioni in tema di raccolta dei rifiuti.
5. Le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi” emanate dal MASE
Il MASE ( ossia il Ministero dell’ Ambiente e della sicurezza energetica , già “ MITE “ ) ha recentemente reso disponibili le suddette “Linee Guida”, datate 15.03.2022, e successivamente periodicamente aggiornate ( scaricabili al seguente indirizzo Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm (mase.gov.it) In sostanza, sono state adottate e quindi per così dire “ufficializzate”, le medesime linee guida già a suo tempo elaborate e diffuse da CONAI.
Si riproduce di seguito la tabella di sintesi dei principali adempimenti, riprodotta alla pagina 40 del suddetto documento:
6.Obbligo di identificazione dei materiali di imballaggio nel caso di tipi particolari di imballaggi
Le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi” emanate dal MASE riportano in proposito quanto segue:
– Imballaggi di piccole dimensioni, con spazi stampati limitati, multilingua, di importazione
Si tratta di: (a) imballaggi di piccole dimensioni (capacità < 125 millilitri o la cui superficie più grande è < 25 cmq) o con spazi stampati limitati e (b) di imballaggi con etichettatura multilingua e/o di importazione.
Per tali casistiche, il MASE ha chiarito che appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese: in ogni caso, vanno date “chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercare (le informazioni ambientali obbligatorie) tramite gli strumenti digitali o siti web”.
-Imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli da trasporto e/o possibili semilavorati
“Trattandosi di imballaggi B2B, l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolata e comunicata dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali”.
– Imballaggi destinati all’esportazione
Anche se la seguente previsione, contenuta nella circolare del in data 17.05.2021 a firma D.ssa Laura D’Aprile non è più riportata nelle “Linee Guida” ministeriali del 15.03.2022, non c’ è motivo per ritenere che non sia tuttora valida: “In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno quindi escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione”.
– Ricorso al digitale
“Al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione… Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’ imballaggio”. Seguono tuttavia alcune precisazioni in merito alla necessità in tali casi di rendere conoscibile al consumatore finale, quando questo sussista, i canali digitali prescelti per veicolare le informazioni ambientali obbligatorie sugli imballaggi e rendere comunque tali informazioni di accesso “facile e diretto”.
8. Entrata in vigore degli obblighi di etichettatura e scorte di prodotti non conformi
Le “Linee Guida” del MASE ricordano che “Con il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto “Milleproroghe”, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’art. 11 è stata prevista la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte”.
Le “Linee Guida” ministeriali chiariscono quindi quanto segue:
– Cosa si intende per “prodotti”?:
Per “prodotti” si intendono gli imballaggi vuoti, e non i prodotti imballati (anche se, evidentemente, la possibilità concessa di commercializzare gli imballaggi privi al 1° gennaio 2023 dei nuovi requisiti di etichettatura si traduce nella possibilità di commercializzare anche i correlativi prodotti imballati).
– Quali imballaggi possono essere commercializzati dopo il 31/12/2022?
Secondo le Linee Guida, “Possono essere commercializzati gli imballaggi anche se vuoti che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati. o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022”.
– Come si prova che si tratta di scorte che è consentito commercializzare?
Si fa riferimento alla data riportata sul documento di acquisto degli imballaggi già etichettati (che quindi siano già stampati o per i quali sia già stata prodotta / apposta l’etichetta), “mentre l’effettivo trasferimento fisico della merce presso l’acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva”. Qualora un autoproduttore di imballaggi abbia in giacenza scorte di imballaggi già etichettati, può fare riferimento alla data del lotto di produzione dell’imballaggio o dell’etichetta (su cui sia previsto inserire le informazioni obbligatorie).
– Possono essere commercializzate le scorte di imballaggi in giacenza in altri paesi?
“Se gli imballaggi sono stati acquistati prima del 31/12/2022, possono essere commercializzati anche se le scorte sono in giacenza in un altro Paese. Fa in tal caso fede la data del documento di acquisto della fornitura di imballaggi”.
9. Sanzioni
Sono previste sanzioni da Euro 5.200 a Euro 40.000 in capo a “… chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti” previsti per l’etichettatura (Dlgs 152/06, art. 26, comma 3).
Pertanto, anche se gli obblighi di fornire le Informazioni relative “alla natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione” fanno capo ai soli produttori degli imballaggi (Art. 219 n.5, seconda parte), le correlative responsabilità sono condivise tra fornitore e utilizzatore professionale degli imballaggi (quale ad esempio il produttore o l’importatore di apparecchi elettrici o elettronici imballati), che di fatto concorrono nella scelta dell’etichettatura. La Circolare Interpretativa del MITE in data 17.05.2021 conferma che l’obbligo di etichettatura ricade anche in capo agli utilizzatori ( professionali ) degli imballaggi.
Avv. Maurizio Iorio